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petardi e botti

BORGOMANERO -24-12-2021 -Con apposita ordinanza il sindaco di Borgomanero Sergio Bossi, ha disposto che venerdì 24, sabato 25 ( S. Natale ), venerdì 31 dicembre 2021 e sabato 01 Gennaio 2022 (Capodanno ) è vietato l’utilizzo ed il lancio di qualsivoglia materiale esplodente petardi, botti ed artifici pirotecnici -classificati dal D.Lgs 123/2015 nelle categoria F.1, F.2, F.3, T.1 – in aree pubbliche e sulla pubblica via, in occasione dei festeggiamenti del S. Natale e del Capodanno 2022, fatta eccezione per i materiali pirotecnici consentiti che per loro natura e funzione non siano concepiti per causare esplosioni e rumori molesti e che siano limitati alla produzione di effetti luminosi, nelle seguenti aree del territorio comunale:

a) sulla Piazza Martiri della Libertà si Corsi Cavour, Garibaldi, Mazzini, e Roma primo tratto ove sono collocati gli allestimenti e le attrazioni Natalizie ( la Pista di Pattinaggio, la Giostra per bimbi, Presepe , Albero di Natale) che sono caratterizzate dalla presenza e dal passaggio continuo di pedoni e di famiglie con bambini, con possibile e potenziale pericolo per la sicureza delle persone;

b) nelle vicinanze e comunque entro la distanza di 200 metri, da edifici di culto per la presenza, soprattutto nei giorni festivi, di numerosi fedeli e per la rilevanza e pregio artistico degli edifici stessi;

c) entro l’area del parco Marazza e del parco della Resistenza in quanto frequentato da bambini e ragazzi, sede della biblioteca civica e comunque in tutti i parchi pubblici e le aree attrezzate per il gioco dei bimbi ;

d) nelle aree limitrofe e comunque entro la distanza di 200 metri, dall’ Ospedale S.S. Trinità ed alla a casa di riposo Pia Opera Curti (viale Zoppis, via Mons. Cavigioli, via Volontari Del Sangue );

e) nelle aree limitrofe e comunque entro la distanza di 200 metri, dal CENTRO VACCINALE ubicato in Via Caduti di Nassirya;

f) nelle aree limitrofe e comunque entro la distanza di 200 metri, dalla casa di riposo Casa Famiglia (via Don Godio);

g) nella via Della Resega ove è presente il gattile.

Le violazioni al suddetto divieto saranno punite ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00.


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