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13-02-2023 -- Il reato di incendio è punito nel nostro ordinamento giuridico per il potenziale pericolo che ne può derivare per l’incolumità pubblica.
Il nostro codice penale innanzitutto punisce in generale chi provoca un incendio con la reclusione da 3 a 7 anni (art. 423) e alla stessa pena è soggetto chi incendia anche una cosa di sua proprietà se dall’incendio possa derivare pericolo alla incolumità pubblica.
Un’ipotesi particolare punita nel nostro codice è quella dell’incendio boschivo (art. 423-bis): in questo caso la pena è da 4 a 10 anni di reclusione per l’incendio doloso (cioè voluto) e da 1 a 5 anni se l’incendio è colposo (cioè dovuto a imprudenza, negligenza o poca preparazione). Le pene vengono aumentate se si provoca pericolo alla popolazione o se il danno ambientale è rilevante (in questo caso si rischiano fino a 15 anni di carcere se l’incendio è doloso o la metà se è colposo). La pena invece può essere diminuita nel caso di collaborazione dell’autore dell’incendio con l’autorità giudiziaria.
La definizione di cosa sia l’incendio boschivo è contenuta nell’art. 2, comma I, della Legge 353/2000: Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.
La competenza sulla prevenzione e sulla programmazione degli interventi boschivi è affidata dalla legge alle Regioni.

Foto: uno scatto degli Aib sul rogo a Monteossolano

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