
BOGOGNO - 24-06-2020 -- Il Comune di Bogogno,
vista la disponibilità di risorse destinabili all’emergenza COVID per effetto di quanto normativamente previsto e di donazioni effettuate da cittadini per attività connesse all’emergenza COVID-19, ha istituito una contribuzione straordinaria a favore di alcune attività economiche site in Bogogno e per le famiglie con figli residenti in età scolare e che nell’anno scolastico 2019-2020 abbiano frequentato istituzioni scolastiche a partire dall’asilo nido fino alla scuola secondaria di secondo grado.
Sono destinatari del contributo le seguenti categorie: imprese professionali, commerciali, artigianali e industriali che risultano nell’elenco degli utenti non-domestici nell’anagrafe tributaria TARI del comune di Bogogno, che nel periodo dell’emergenza sanitaria si sono visti costretti a chiudere in tutto o in parte l’attività e che erano operativi alla data del 8 marzo 2020 in regola con i pagamenti TARI. Sono escluse dal contributo straordinario le attività rimaste operative nel periodo di emergenza: alimentari, farmacia, onoranze funebri, distributori di carburante; tutti i cittadini con figli residenti a Bogogno alla data del 8 marzo 2020 in età da 0 a 19 anni, o eventualmente superiore se ancora frequentante la scuola secondaria di secondo grado, che abbiano frequentato nell’A.S. 2019/2020 un Asilo Nido, una scuola dell’infanzia, una scuola primaria, una scuola secondaria di primo grado o una scuola secondaria di secondo grado a Bogogno o in altra città italiana. Sono esclusi dal contributo i soggetti non frequentanti una scuola o un asilo, anche se nella fascia di età prevista. Per i contributi sono stanziati 11.000 euro a favore delle imprese e 30.000 euro a favore delle famiglie.
Le imprese e le famiglie interessate al contributo straordinario, per accedere allo stesso dovranno compilare il modulo di richiesta che si trova sul sito del Comune ed inviarlo entro e non oltre le ore 24 del 30 giugno.
Il contributo sarà erogato indicativamente entro il mese di luglio 2020.


